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CODICE DEONTOLOGICO

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli insegnanti di Yoga all’interno della Libera Scuola di JE TSUNMA YOGA.

L’insegnante è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della disciplina, sono sanzionate secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare della Scuola.

Articolo 3

L’insegnante considera suo dovere accrescere le conoscenze sullo Yoga ed utilizzarle per promuovere il benessere dell'individuo, del gruppo e della comunità. Consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri, deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Articolo 4

L’insegnante rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Le tecniche utilizzate devono salvaguardare tali principi, e l’insegnante rifiuterà la propria collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Articolo 5

L’insegnante è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata capacità e, ove necessario, formale autorizzazione. L’insegnante impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e gli eventuali riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente, aspettative infondate.

Articolo 6

L’insegnante accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice. L’insegnante salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti didattici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, e dei loro risultati. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7

Nelle proprie attività didattiche l’insegnante valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte ed espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicita i limiti dei risultati.

Articolo 8

L’insegnante è tenuto ad informare adeguatamente i suoi allievi relativamente al proprio vero nome, al suo status scientifico e professionale ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza.

Articolo 9

In ogni contesto l’insegnante deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 10

In ogni sua attività di docenza e di formazione l’insegnante stimola negli allievi l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 11

L’insegnante adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.  Nello specifico, l’insegnante pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. Sempre nella fase iniziale del rapporto professionale fornisce all'individuo o al gruppo informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni e le finalità e le modalità delle stesse. L’insegnante si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Articolo 12

L’insegnante evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare danno all'immagine sociale dello Yoga.

In particolare, costituisce grave violazione deontologica instaurare relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale nel corso del rapporto professionale.

Articolo 13

All’insegnante di Yoga è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui/lei indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Allo stesso tempo, nell'esercizio della sua professione, all’insegnante di Yoga è vietata qualsiasi forma di compenso da parte dell’allievo che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 14

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Articolo 15

I rapporti fra gli insegnanti devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco e della lealtà e dell’attenzione, nella definizione delle tariffe, a non nuocere a quanti della professione di insegnante yoga fanno l’unica fonte di sostentamento. Nel presentare i risultati delle proprie attività, l’insegnante è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 16

L’insegnante si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di loro interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.

Articolo 17

Qualora ravvisi, in un altro socio, casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro dello Yoga, l’insegnante è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Associazione.

Articolo 18

L’insegnante presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 19

L’insegnante di Yoga non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l'informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine dello Yoga.

Articolo 20

L’insegnante di Yoga si impegna a frequentare corsi formazione continua di almeno 20 ore per garantire la qualità della didattica e la professionalità acquisita.


 

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